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Controlli Green Pass in spazi per attività culturali e sportive: chiarimenti

Bufarale Andrea • 29 Novembre 2021

controlli-green-pass-spazi-attivita-culturali-sportiveControlli Green Pass in spazi per attività culturali e sportive: i chiarimenti arrivano dalla risposta ad un quesito a cura del Dottor Andrea Bufarale.


Questa Amministrazione regionale concede spesso in uso dei propri spazi o locali per lo svolgimento di attività culturali e sportive. Sulla base della normativa sul green pass siamo a chiedere se i controlli da effettuarsi sui partecipanti debbano essere svolti da personale interno oppure se debba essere nominato un referente dell’utilizzatore.

a cura di Andrea Bufarale

Controlli Green Pass in spazi per attività culturali e sportive

L’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento. In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate, il dirigente apicale può delegare la predetta funzione – con atto scritto – a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.

In base al DPCM ed alle linee guida in materia attuative della previsione normativa, l’obbligo è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall’amministrazione – che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all’obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d’ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura).

Pertanto, anche i visitatori e i partecipanti a riunioni culturali o sportive presso strutture pubbliche soggette al controllo dell’Ente e dei propri uffici, devono essere sottoposti a controllo da questi ultimi e quindi possiamo affermare che se le riunioni avvengono all’interno della struttura pubblica, il controllo deve essere effettuato dal dirigente o suo incaricato come definito dal citato articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021.

Diversamente sarebbe il caso se invece si trattasse di bene pubblico autonomamente concesso o locato a terzi, sarebbe in quel caso il datore di lavoro privato a dover assicurare il controllo ed assumere le responsabilità, anche ai fini della privacy, di che trattasi.

 

Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]
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